Synelo / Studio

Accessibilità · Italia

European Accessibility Act Italia: obblighi dal 2025

Dal 28 giugno 2025 i negozi online e gli altri servizi digitali rivolti ai consumatori devono rispettare i requisiti di accessibilità dello European Accessibility Act (direttiva (UE) 2019/882), recepito in Italia con il D.Lgs. 82/2022. Le microimprese che forniscono servizi, cioè con meno di 10 addetti e fatturato o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro, sono esentate. Tutti gli altri devono adeguare il sito alla norma EN 301 549, in pratica alle WCAG 2.1 livello AA.

Che cos’è lo European Accessibility Act

Lo European Accessibility Act, in italiano Atto europeo sull’accessibilità, è la direttiva (UE) 2019/882. Fissa requisiti di accessibilità comuni a tutta l’Unione per alcuni prodotti e servizi. L’obiettivo è semplice: una persona cieca, ipovedente, sorda o con mobilità ridotta delle mani deve poter comprare online, prenotare un biglietto o aprire un conto in autonomia.

Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 28 giugno 2022. I requisiti si applicano dal 28 giugno 2025. Da quella data i nuovi servizi coperti dalla direttiva devono essere accessibili. Per i contratti di servizio stipulati prima è previsto un periodo transitorio fino al 28 giugno 2030.

Per chi gestisce un piccolo e-commerce conta soprattutto un punto: l’obbligo di accessibilità dei siti web in vigore dal 2025 non riguarda tutti i siti. Riguarda un elenco chiuso di servizi destinati ai consumatori. Il negozio online è nell’elenco. Il sito vetrina di uno studio o di un’azienda, di solito, no.

Il recepimento italiano: D.Lgs. 82/2022

In Italia la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 82/2022. Sono le norme del decreto, non la direttiva in sé, a definire gli obblighi dell’impresa italiana. Prima di citare un articolo specifico, verifica il testo vigente sulla Gazzetta Ufficiale: provvedimenti attuativi e prassi delle autorità sono ancora in evoluzione.

Il decreto riprende l’impianto della direttiva: elenco dei servizi, requisiti tecnici, esenzione per le microimprese e scadenze. Il rispetto dei requisiti è controllato dalle autorità di vigilanza del mercato competenti. Possono chiedere chiarimenti, ordinare di correggere le non conformità e applicare sanzioni.

Qui non indichiamo importi. Le fonti di settore non riportano dati uniformi e l’unico riferimento affidabile è il testo del decreto. Per una piccola impresa, del resto, il punto pratico è un altro: un processo d’acquisto non accessibile fa perdere clienti, e il reclamo di un cliente può far partire un controllo.

Il tuo e-commerce è coinvolto?

La direttiva elenca i servizi per i consumatori che devono essere accessibili. Secondo l’elenco dell’articolo 2 della direttiva, tra questi ci sono:

  • i servizi di commercio elettronico, cioè negozi online e app in cui il consumatore conclude un contratto e paga online;
  • i servizi bancari per i consumatori;
  • gli e-book e i software dedicati alla loro lettura;
  • i servizi di comunicazione elettronica, per esempio app di messaggistica o telefonia via internet venduti ai consumatori;
  • i servizi di accesso ai servizi di media audiovisivi;
  • alcuni elementi dei servizi di trasporto passeggeri aereo, su autobus, ferroviario e per vie navigabili, compresa la vendita di biglietti online;
  • sportelli bancomat, terminali di pagamento e altri terminali self-service.

Microimprese, B2B e siti vetrina

Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità per quei servizi. È microimpresa l’azienda con meno di 10 addetti e con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le due condizioni devono valere insieme: numero di persone e soglia economica.

Un esempio. Una torrefazione con 7 dipendenti e 1,4 milioni di fatturato che vende caffè online rientra nell’esenzione per i servizi. Un negozio online di ceramiche con 12 dipendenti e 900 mila euro di fatturato no. Attenzione: l’esenzione riguarda i servizi. Se immetti sul mercato un prodotto coperto dalla direttiva, come un lettore di e-book o un terminale, i requisiti di progettazione in genere restano, e l’alleggerimento riguarda soprattutto la documentazione.

Secondo le fonti di settore, la microimpresa deve poter spiegare all’autorità di vigilanza, se richiesto, perché si avvale dell’esenzione. Conviene quindi conservare una breve nota con numero di addetti e dati di bilancio.

La vendita solo a imprese (B2B) e i semplici siti vetrina con modulo di contatto, di norma, non rientrano tra i servizi della direttiva. Si tratta però di un’interpretazione diffusa tra i professionisti, non di un’esclusione scritta in modo esplicito. Se la tua piattaforma B2B ha anche un percorso d’acquisto per privati, quel percorso può essere soggetto ai requisiti. Nei casi dubbi conviene sentire un legale.

Scadenze: cosa vale già

Le date chiave sono poche. Per i nuovi servizi i requisiti si applicano da oltre un anno. Il periodo transitorio riguarda solo i contratti conclusi prima del 28 giugno 2025.

Tabella delle decisioni
Date chiave dello European Accessibility Act

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Date chiave dello European Accessibility Act
DataCosa succede
28 giugno 2022Termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/882 negli ordinamenti nazionali
28 giugno 2025I requisiti di accessibilità si applicano ai nuovi prodotti e servizi, compresi i negozi online
28 giugno 2030Fine del periodo transitorio per i contratti di servizio conclusi prima del 28 giugno 2025

Cosa deve essere accessibile: EN 301 549 e WCAG 2.1 AA

Il riferimento tecnico è la norma europea EN 301 549. Per siti e app rimanda alle linee guida WCAG 2.1 livello AA. In pratica, le WCAG 2.1 AA sono la lista di controllo con cui si valuta un sito. Secondo le informazioni disponibili, la pubblicazione della norma armonizzata aggiornata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ha subito ritardi, quindi vale la pena seguirne lo stato. Le WCAG 2.1 AA restano un minimo ragionevole.

Contano soprattutto le parti del sito attraverso cui il consumatore usa il servizio: ricerca e scheda prodotto, carrello, modulo d’ordine, pagamento, registrazione e accesso, area cliente, informazioni sul prodotto e condizioni di vendita. Il blog o la pagina «Chi siamo» hanno priorità più bassa, ma senza una navigazione accessibile il cliente al carrello non ci arriva.

Conviene anche preparare una dichiarazione di accessibilità: una breve descrizione di come il servizio rispetta i requisiti, cosa non funziona ancora e come il cliente può segnalare un problema. In Germania la legge nazionale ne richiede espressamente la pubblicazione. Verifica nel D.Lgs. 82/2022 la forma richiesta in Italia. Anche quando non è obbligatoria nel tuo caso, una pagina del genere mostra a clienti e autorità che il tema è sotto controllo.

Test in 10 minuti: controlla il sito da solo

Questo test non sostituisce un audit, ma fa emergere in fretta i problemi più grossi. Provalo sulla home page, su una scheda prodotto e nel carrello, fino al modulo di pagamento.

  • Tastiera: metti da parte il mouse e naviga con il tasto Tab. Vedi sempre dove si trova il focus? Riesci ad aggiungere un prodotto al carrello e arrivare al pagamento senza mouse?
  • Contrasto: il testo grigio chiaro su fondo bianco si legge senza fatica? Pulsanti e prezzi devono essere ben visibili. Il rapporto di contrasto si misura con uno strumento gratuito del browser.
  • Testi alternativi: le foto dei prodotti devono avere una descrizione (attributo alt), per esempio «Moka in alluminio 3 tazze», non «IMG_2041».
  • Etichette dei moduli: ogni campo dell’ordine, come nome, indirizzo o CAP, deve avere un’etichetta visibile, non solo un testo segnaposto grigio che sparisce quando si scrive.
  • Zoom al 200%: ingrandisci la pagina al 200% nel browser. Il testo resta leggibile senza sovrapposizioni? Il pulsante «Acquista» si vede ancora?
  • Sottotitoli: se hai video dei prodotti, hanno i sottotitoli? Una persona sorda deve capirne il contenuto senza audio.

Cosa fare adesso: un piano per le prossime settimane

Passo 1. Verifica se sei soggetto agli obblighi. Conta gli addetti, controlla fatturato e totale di bilancio dell’ultimo esercizio e annota il risultato. Se sei una microimpresa, conserva la nota.

Passo 2. Elenca i servizi rivolti ai consumatori: negozio online, prenotazioni con pagamento, area cliente, app. Segna quali compaiono nell’elenco della direttiva.

Passo 3. Esegui il test in 10 minuti descritto sopra e annota ogni problema con screenshot e indirizzo della pagina.

Passo 4. Fai eseguire, o esegui, un audit secondo le WCAG 2.1 AA centrato sul processo d’acquisto. Prima carrello e pagamento, poi il resto del sito.

Passo 5. Correggi in ordine di gravità: prima ciò che blocca l’acquisto, come un modulo inaccessibile o un pulsante di pagamento senza etichetta. Controlla anche il tema e i plugin dell’e-commerce, spesso è lì che nasce il problema.

Passo 6. Pubblica una dichiarazione di accessibilità con un contatto e decidi chi in azienda risponde alle segnalazioni dei clienti.

Passo 7. Inserisci l’accessibilità nel lavoro di tutti i giorni: ogni nuovo template, campagna o plugin passa un breve test prima di andare online.

Queste sono informazioni generali aggiornate a ottobre 2026 e non costituiscono consulenza legale. Verifica la tua situazione con un legale o con l’autorità competente.

Domande frequenti

Ho un negozio online con 6 dipendenti e vendo a consumatori nell’UE. Lo European Accessibility Act mi riguarda?

Il negozio online per consumatori è tra i servizi coperti dalla direttiva. Però, se hai meno di 10 addetti e fatturato o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro, come microimpresa sei esentato dai requisiti per i servizi. Conserva i dati su cui basi l’esenzione.

Ho 9 dipendenti e 1,8 milioni di fatturato: sono esentato da tutto?

Non da tutto. L’esenzione riguarda i requisiti per i servizi, come il negozio online. Se immetti sul mercato prodotti coperti dalla direttiva, i requisiti di progettazione in genere restano, con un alleggerimento soprattutto sulla documentazione.

Il mio è un sito vetrina con modulo di contatto: devo adeguarlo?

Di norma no, perché un semplice sito informativo non è uno dei servizi elencati dalla direttiva. Se però dal sito il cliente può comprare, prenotare e pagare un servizio o aprire un account, il quadro cambia. In ogni caso un sito accessibile porta più richieste di contatto.

Gestisco un software B2B usato solo dai dipendenti delle aziende clienti. Devo applicare l’EAA?

Secondo l’interpretazione prevalente tra i professionisti, un servizio puramente B2B di solito non rientra nell’elenco dei servizi ai consumatori. Non è però un’esclusione scritta in modo esplicito. Se il software ha anche un percorso d’acquisto per privati, quella parte può essere coinvolta: meglio valutarlo con un legale.

Deve essere accessibile tutto il sito o solo carrello e pagamento?

I requisiti riguardano il servizio, e in un e-commerce il servizio è l’intero percorso d’acquisto: ricerca, scheda prodotto, carrello, pagamento e area cliente. Senza una navigazione accessibile il cliente non arriva al carrello, quindi in pratica va curato tutto il percorso. Contenuti secondari come il blog vengono dopo.

Cosa succede se durante l’anno supero i 10 addetti o i 2 milioni di euro?

Secondo le analisi disponibili non è previsto un periodo di tolleranza. Quando smetti di essere microimpresa, i requisiti si applicano. Se prevedi di crescere, pianifica l’adeguamento in anticipo.

Quale standard devo rispettare: WCAG 2.1 AA, WCAG 2.2 o EN 301 549?

Il riferimento è la norma EN 301 549, che per siti e app rimanda alle WCAG 2.1 livello AA. In pratica le WCAG 2.1 AA sono il minimo. Rispettare anche le WCAG 2.2 è un vantaggio, ma non serve per cominciare.

Chi controlla e cosa rischio se non faccio nulla?

I controlli spettano alle autorità di vigilanza del mercato competenti. Possono chiedere chiarimenti, ordinare correzioni e applicare sanzioni. Per gli importi fai riferimento al testo del D.Lgs. 82/2022, perché le fonti di settore riportano dati non uniformi.

Checklist

  • Conta gli addetti e verifica fatturato e totale di bilancio per capire se sei una microimpresa.
  • Elenca i servizi rivolti ai consumatori e segna quelli presenti nell’elenco della direttiva.
  • Completa un acquisto usando solo la tastiera.
  • Controlla il contrasto di testi, prezzi e pulsanti.
  • Aggiungi testi alternativi alle foto dei prodotti.
  • Dai un’etichetta visibile a ogni campo del modulo d’ordine.
  • Prova il sito con lo zoom al 200%.
  • Aggiungi i sottotitoli ai video dei prodotti.
  • Pubblica una dichiarazione di accessibilità con un contatto per le segnalazioni.
  • Verifica il testo vigente del D.Lgs. 82/2022 sulla Gazzetta Ufficiale.

Nota. Questa guida ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale. Per il tuo caso specifico consulta le fonti ufficiali.

Fonti ufficiali

  1. Direttiva (UE) 2019/882 (Atto europeo sull’accessibilità), EUR-Lex
  2. Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (definizione di microimpresa), EUR-Lex
  3. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, W3C

Vuoi rendere accessibile il tuo e-commerce senza rifarlo da zero?

Synelo interviene sull’accessibilità di negozi online e app con un progetto definito: audit secondo le WCAG 2.1 AA, correzioni a template e moduli, test finale. Non siamo uno studio legale: la valutazione degli obblighi giuridici resta al tuo consulente.